Decreto Green Pass

Con il Decreto Legge n.127 del 2021 è stato introdotto l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che in quello privato.

DECORRENZA

Dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021.

A CHI E’ RIVOLTO?

A tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private.

CI SONO LAVORATORI ESONERATI?

Sono esonerati dall’obbligo tutti i soggetti che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

COME EFFETTUARE LE VERIFICHE?

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro. Gli stessi datori di lavoro dovranno definire entro il 15/10/2021 le modalità operative, ossia la procedura per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass.

Il datore di lavoro, dovrà prevedere che la verifica del possesso del Green Pass sia effettuata:

  • Anche a campione
  • Prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro,
  • Individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possesso del Green Pass
  • Con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10.

CHI EFFETTUA MATERIALMENTE IL CONTROLLO?

Il datore di lavoro deve individuare formalmente uno o più soggetti a cui affidare il compito di effettuare il controllo della validità del Green Pass fornendo idonee istruzioni e formazione.

COME SI SVOLGE IL CONTROLLO IN CASO DI ATTIVITA’ IN APPALTO?

Il controllo dovrà essere svolto sia dall’azienda Committente che dall’azienda Appaltatrice secondo le modalità definite dai rispettivi datori di lavoro.

COSA ACCADE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE SIA SPROVVISTO DI GREEN PASS?

Il lavoratore che al momento dell’accesso al luogo di lavoro, risulti di non essere in possesso del Green Pass, sarà considerato assente ingiustificato. Il lavoratore ha comunque diritto alla conservazione del posto di lavoro.

SONO PREVISTE SANZIONI PER I LAVORATORI CHE ACCEDONO AL LAVORO SENZA GREEN PASS?

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro e venga sorpreso senza Green Pass, è prevista una sanzione amministrativa da 600 ai 1.500 euro, oltre le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore.

QUALI SONO LE SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON EFFETTUANO CONTROLLI PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEL GREEN PASS DA PARTE DEI LAVORATORI?

il datore di lavoro che non mette in atto le misure organizzative per la verifica della Certificazione Verde entro il 15 ottobre, è prevista una sanzione dai 400 ai 1.000 euro.

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