La sicurezza sul lavoro non può essere considerata esclusivamente come un insieme di obblighi burocratici da rispettare. La prevenzione efficace nasce dalla capacità dell’organizzazione aziendale di trasformare le regole di sicurezza in comportamenti concreti, consapevoli e quotidiani.

In questa prospettiva, informazione, formazione e addestramento rappresentano tre strumenti distinti ma strettamente collegati, attraverso i quali il datore di lavoro costruisce e mantiene nel tempo un adeguato livello di competenza e consapevolezza dei propri lavoratori.

Il D.Lgs. 81/2008 pone espressamente a carico del datore di lavoro gli obblighi di informazione, formazione e addestramento e l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ulteriormente definito durata, contenuti e modalità dei percorsi formativi obbligatori. L’Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.

La formazione, pertanto, non dovrebbe essere interpretata come il semplice conseguimento di un attestato, ma come un processo aziendale permanente, collegato alla valutazione dei rischi, all’organizzazione del lavoro, all’introduzione di nuove tecnologie e attrezzature e all’evoluzione delle mansioni.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO: TRE ADEMPIMENTI DISTINTI

Uno degli aspetti fondamentali della gestione della sicurezza consiste nel non confondere questi tre concetti.

L’informazione ha lo scopo di mettere il lavoratore nelle condizioni di conoscere i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, le misure di prevenzione e protezione adottate e le procedure da seguire.

L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 prevede, tra l’altro, che il lavoratore sia informato sui rischi generali e specifici, sulle procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, sulle persone incaricate della gestione dell’emergenza e sui responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione. L’informazione deve inoltre riguardare le sostanze e miscele pericolose e le misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda.

L’informazione deve essere comprensibile e adeguata ai destinatari. Nel caso di lavoratori stranieri, la normativa richiede anche di verificare la comprensione della lingua utilizzata.

Deve quindi essere considerata un’attività continua, da aggiornare quando cambiano i rischi, le procedure, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro.

La formazione ha una funzione diversa dall’informazione: non si limita a trasferire conoscenze, ma mira a sviluppare nei lavoratori le competenze necessarie per svolgere il proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 stabilisce i contenuti e le durate minime dei principali percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008. L’Accordo precisa inoltre che contenuti e durata possono essere ampliati e integrati sulla base dei fabbisogni formativi e del contesto organizzativo.

La formazione deve quindi essere collegata alla realtà dell’impresa.

Non è sufficiente che un lavoratore conosca in astratto un determinato rischio: deve sapere come quel rischio si presenta nella propria attività, quali sono le procedure aziendali e quali comportamenti deve adottare.

Il sistema formativo coinvolge, con percorsi differenti:

  • Datore di lavoro;
  • Dirigenti;
  • Preposti;
  • Lavoratori;
  • RSPP e ASPP;
  • RLS;
  • Addetti alle emergenze;
  • Operatori incaricati dell’utilizzo di determinate attrezzature;
  • Altre figure per le quali la normativa prevede specifici percorsi.

Per lavoratori, preposti e dirigenti, l’Accordo 2025 definisce specifici percorsi formativi e relative modalità di verifica. Il datore di lavoro può organizzare direttamente determinati corsi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo, oppure avvalersi di soggetti formatori qualificati.

L’addestramento rappresenta il passaggio dalle conoscenze alla capacità pratica.

È particolarmente importante quando il lavoro comporta l’utilizzo di macchine, attrezzature, dispositivi di sicurezza o procedure operative che richiedono una concreta capacità di esecuzione. L’addestramento deve consentire al lavoratore di acquisire la capacità di utilizzare correttamente strumenti, attrezzature e procedure, attraverso una modalità pratica e operativa.

È quindi possibile schematizzare il percorso nel seguente modo:

INFORMAZIONE → conoscere il rischio (TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA)

FORMAZIONE → comprendere il rischio e sapere come prevenirlo (TRASFERIMENTO DI METODOLOGIE)

ADDESTRAMENTO → saper applicare concretamente le misure di sicurezza (ACQUISIZIONE DI AUTONOMIA E CAPACITA’)

Questa distinzione è fondamentale perché un lavoratore adeguatamente informato ma privo delle necessarie competenze pratiche non dispone necessariamente di tutti gli strumenti necessari per operare in sicurezza.

LA FORMAZIONE COME STRUMENTO STRATEGICO

Considerare la formazione soltanto come un adempimento amministrativo rischia di ridurne fortemente l’efficacia. Una formazione realmente efficace deve essere inserita all’interno del sistema di prevenzione aziendale e deve dialogare con la valutazione dei rischi.

Il percorso dovrebbe partire dalla domanda:

“Di quali competenze hanno realmente bisogno i nostri lavoratori per svolgere il proprio lavoro in sicurezza?”

Da questa domanda possono derivare programmi formativi molto più efficaci rispetto alla semplice programmazione di corsi in base alle relative scadenze.

La formazione deve infatti tenere conto di:

  • rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • mansioni effettivamente svolte;
  • esperienza e competenza dei lavoratori;
  • introduzione di nuove macchine o attrezzature;
  • modifiche dei processi produttivi;
  • cambiamenti organizzativi;
  • incidenti, infortuni e quasi infortuni;
  • comportamenti non sicuri osservati;
  • risultati della valutazione dei rischi;
  • necessità evidenziate dai preposti.

L’Accordo Stato-Regioni 2025 sottolinea proprio la necessità di collegare i percorsi formativi ai fabbisogni formativi e ai contesti organizzativi, prevedendo anche verifiche finali e verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Questo rappresenta un passaggio importante: la domanda non dovrebbe essere soltanto “il lavoratore ha frequentato il corso?”, ma anche “la formazione ha prodotto un cambiamento concreto nel modo di lavorare?”

La formazione sulla sicurezza non dovrebbe essere vista come un evento isolato. Un nuovo lavoratore entra in azienda, riceve informazioni, viene formato e, quando necessario, addestrato. Successivamente può cambiare mansione, utilizzare una nuova macchina, essere trasferito in un altro reparto o essere coinvolto in un nuovo processo produttivo.

Ogni cambiamento può determinare un nuovo fabbisogno formativo. Per questo motivo è utile considerare la formazione come un processo dinamico, collegato all’evoluzione dell’organizzazione aziendale.

CONCLUSIONI

La formazione per la sicurezza sul lavoro rappresenta contemporaneamente un obbligo di legge e uno strumento strategico per l’impresa.

Per l’azienda, quindi, la gestione della sicurezza dovrebbe tradursi non soltanto nel rispetto delle scadenze formative, ma nella capacità di assicurare che ogni persona abbia le informazioni, le conoscenze e le capacità pratiche necessarie per svolgere la propria mansione in sicurezza.

In questa prospettiva, la formazione diventa un investimento sull’organizzazione: contribuisce alla consapevolezza dei lavoratori, alla qualità dei processi, alla prevenzione degli errori e alla costruzione di una cultura aziendale orientata alla sicurezza.

L’obiettivo finale non è semplicemente avere lavoratori formati, ma avere lavoratori competenti e consapevoli, inseriti in un’organizzazione capace di prevenire i rischi.

Spread the love